Perché il Parco del Gennargentu
La perimetrazione
Il decreto istitutivo
Strumenti di attuazione
Piano del Parco
Vantaggi per l'economia e lo sviluppo
Vincoli e regolamento
Agricoltura e pastorizia
Il taglio della legna
Caccia e pesca
L'attività edilizia


Perché il Parco del Gennargentu

Le più recenti analisi sull'assetto sociale del comprensorio del Gennargentu sono alquanto allarmanti: diversi indicatori riportano valori tipici di un territorio in via di progressivo degrado. Tra questi un notevole rilievo rivestono, nel quadro del sistema socio-economico, i dati sullo spopolamento (la densità demografica è attualmente di 24 abitanti per chilometro quadrato, con una contrazione di quasi il 2%), e sulla disoccupazione che raggiunge nel settore giovanile i valori più allarmanti (45 mila disoccupati in Provincia di Nuoro, con un tasso di circa il 60%). Questi fenomeni sono una diretta conseguenza di condizioni economiche in progressivo peggioramento sin dagli anni '60: il reddito pro capite è attualmente uno dei più bassi dell'isola (8,6 milioni).Daino
Fonti aggiornate riportano inoltre che in paesi come Ussassai, Seui, Orgosolo, Gairo, Fonni, Desulo, tutti ricadenti nelle zona più interna del Parco, sono diminuite le aziende del settore agricolo e gli addetti del settore industriale. Si registra quindi una scomparsa delle tradizionali fonti di sopravvivenza e una mancanza di concrete alternative.
A tale situazione socio economica si contrappone d'altra parte una grande ricchezza di tradizioni e di cultura e la presenza di un grosso capitale "naturale" da cui attingere in termini di sviluppo sostenibile e integrato. Nel Gennargentu troviamo infatti la massima espressione dello spettacolare valore naturalistico della Sardegna.
Previsto già nel 1962 dal Piano di Rinascita della Sardegna, questo comprensorio eccezionale presenta tutti gli elementi che ne individuano chiaramente la specifica vocazione a Parco: una straordinaria ricchezza di elementi vegetazionali, floristici, faunistici, geologici e paesistici che non hanno eguali, un grado di antropizzazione contenuto, un'economia a forte componente tradizionale (quella pastorale) in grave declino, nonché delle caratteristiche storico-culturali di notevole rilevanza.
Le tante iniziative improvvide o speculative, attuate negli anni nella più totale assenza di una politica complessiva del territorio, hanno indubbiamente rosicchiato in parte quei valori naturali e paesistici sui quali il Parco dovrebbe fondarsi. Ma pur alterato e impoverito in alcune sue parti, il territorio del Gennargentu costituisce ancor oggi la più vasta e straordinaria tra le aree naturali del nostro paese.
Uno degli ultimi residui di una spettacolare Wilderness mediterranea, il Gennargentu è un vero e proprio serbatoio e del patrimonio naturale dell'isola e del sistema mediterraneo. Modellato da secoli di pastorizia tradizionale questo ambiente presenta ancora un'antica ricchezza: splendidi frammenti di foreste di lecci o di castagni, popolamenti residuali di tasso e di agrifoglio, maestosi esemplari arborei che a un esame più ravvicinato si rivelano appartenere a essenze tipiche della macchia mediterranea: corbezzoli, filliree, lentischi, ginepri. Non manca una moltitudine di entità floristiche endemiche, rare o localizzate talvolta ad areali quasi puntiformi. Alcune presenze, di recente o recentissima scoperta, insieme individuano una microflora relitta di grande significato scientifico e biogeografico. Per quanto concerne la fauna molte sono le presenze indicatrici di una natura per molti tratti selvaggia. L'importanza del territorio è amplificata da un ambiente umano con profonde radici nell'assetto territoriale: piccoli paesi rimasti in molti casi fuori dai consueti circuiti turistici e con forte patrimonio tradizionale e culturale.Golfo di Orosei
Il Parco sarebbe il modo migliore per propagandare e diffondere il valore di una natura sapientemente preservata, rendendola accessibile ai tanti che ne sono attratti, per adottare una strategia di crescita economica che sappia tramutare il patrimonio naturale e paesistico in una occasione di sviluppo coerente e duraturo per le popolazioni locali, invertendo l'attuale tendenza al degrado socio-economico.



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La perimetrazione e la zonazione

La base di partenza per definizione del territorio da ricomprendere allinterno parco nazionale era data circa 59.000 ettariprevistiil regionale dalla legge n. 31/89. Questa perimetrazione riguardavaanche se solo parzialmente 14 comuni:

  1. Aritzo;
  2. Arzana;
  3. Baunei;
  4. Desulo;
  5. Dorgali;
  6. Fonni;
  7. Gairo;
  1. Oliena;
  2. Orgosolo;
  3. Seui;
  4. Talana.;
  5. Urzulei;
  6. Ussassai;
  7. Villagrande Strisaili.

A seguito della nuova intesa il perimetro del parco nazionale comprende 24 comuni e un territorio di circa 73.000 ettari. A questa nuova e più larga estensione ha corrisposto una diminuzione delle quote di territorio riguardanti i comuni rientranti nel perimetro del parco regionale. Ad esempio Orgosolo rispetto ad una quota di circa 11.500 ettari previsti nel parco regionale, rientra in quello nazionale per circa 8.000 ettari, Villagrande è passato da quasi 7.000 a poco più di 4.000, Arzana da oltre 7.000 a poco più di 3.000. L'aumento del territorio è dato, quindi, dall'entrata di nuovi comuni, ossia quelli di Belvì, Gavoi, Lodine, Meana Sardo, Ollolai, Olzai, Ovodda, Seulo, Sorgono, Tiana e Tonara. Il parco nazionale, così come perimetrato, riunisce oggi una varietà di ambienti naturali e di identità culturali che lo rendono particolarmente significativo. Anche se bisogna ammettere che interessanti aree sono state escluse, ciò non toglie che in un secondo periodo esse possano essere ricomprese.


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Il Decreto istitutivo del Parco

Il decreto che istituisce il parco prevede la creazione di un ente di gestione, definisce il perimetro, suddivide lo stesso in diverse zone e appone misure di salvaguardia, differenziate a seconda delle diverse zone.


L'ente di gestione è composto da 5 organi:
  • il Presidente;
  • il Consiglio direttivo;
  • la Giunta esecutiva;
  • la Comunità del Parco;
  • il Collegio dei Revisori dei Conti.

Il presidente verrà nominato previa intesa tra il Ministro dell'ambiente e la regione Autonoma della Sardegna.
La comunità del parcoè composta dal Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, da quello della Provincia di Nuoro, da quelli delle Comunità Montane e dai sindaci dei comuni interessati.
Il Consiglio direttivo sarà formato da 5 rappresentanti della Comunità del parco, da 2 del Ministero dell'ambiente, da 1 del Ministero per le risorse agricole, 2 del mondo scientifico e 2 delle associazioni ambientaliste.
La Giunta esecutiva sarà composta da 5 membri del Consiglio direttivo.
Il Collegio dei Revisori dei Conti verrà composto da 3 ragionieri nominati dal Ministro del Tesoro.
Come emerge chiaramente l'Ente Parco vede in maggioranza rappresentate le collettività locali. Del resto questo risponde alla filosofia della legge che, pur avendo a riferimento un territorio che riveste un importanza per tutta la collettività nazionale, preferisce che la gestione di questo venga svolta localmente con la partecipazione in maggioranza di tutti gli enti locali rappresentativi. Ciò nonostante il fatto che il parco nazionale rappresenta un valore per l'intera collettività nazionale e giustifichi l'impiego di specifiche risorse pubbliche statali. In termini più chiari, esso giustifica la spesa di parte del reddito nazionale per gli interventi di conservazione e di valorizzazione del territorio, delle attività economiche tradizionali e delle culture locali per il Gennargentu e il Golfo di Orosei, che altrimenti non potrebbe essere concessa. La soluzione, che ha individuato la legge, appare la più equilibrata. Essa, infatti, consente di offrire garanzie di rappresentatività sia alla comunità locale che a quella nazionale. Per quanto riguarda il territorio, esso è stato diviso, in attesa del piano del parco che sarà fatto dall'ente stesso, in 3 differenti zone:

  • zona 1, di circa 8.500 ettari;
  • zona 2, di circa 10.500 ettari;
  • zona 3, di circa 54.500 ettari.

Ad ogni differente zona corrisponde un diverso regime di tutela. Su tutto il territorio del parco nazionale sono fatti salvi gli strumenti urbanistici vigenti. Questo significa che si potrà costruire su tutto il territorio del parco le abitazioni che previste dagli strumenti urbanistici vigenti, previa autorizzazione dell'ente parco. Non sarà prevista tale autorizzazione se si tratta di opere di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, di restauro conservativo e di risanamento igienico-edilizio.

Maschere

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Gli strumenti di attuazione del Parco



La nascita del parco prevede una serie di compiti che debbono essere messi in atto dall'ente parco. Essi sono:

  • il piano del parco;
  • lo statuto dell'ente;
  • il regolamento del parco;
  • il piano pluriennale socio-economico.

Lo statuto costituisce lo strumento con il quale si disciplina l'organizzazione interna del parco. Esso viene redatto da parte dell'Ente Parco e viene approvato dal Ministro dell'Ambiente di intesa con la Regione Autonoma della Sardegna. Nello statuto saranno previste anche le modalità di partecipazione popolare all'attività dell'ente.

Mamutones Monte Maccione

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Il Piano del Parco

Come si è visto, il territorio compreso nei parchi nazionali e nelle aree naturali protette è sottoposto ad un regime di vincoli e di divieti applicati in modo graduale, perseguendo in tal modo un'innovativa politica di pianificazione e di gestione del territorio. Viene così attuato l'obiettivo di conciliare la conservazione dell'ambiente naturale con la presenza e l'attività dell'uomo, aspetto peculiare dei parchi italiani ed europei: al contrario dei grandi parchi nazionali nordamericani o africani, i parchi europei si distinguono per un'estensione più limitata e per un'accentuata presenza antropica. Sorge a tal punto la necessità di armonizzare l'attività umana con l'ambiente circostante, inserendo in questo contesto un utilizzo compatibile del territorio ai fini turistici e ricreativi: è importante sottolineare il ruolo svolto dalla cosiddetta "carryng capacity", la capacità dell'ambiente naturale di sopportare la presenza dell'uomo, la localizzazione di strutture produttive e turistiche.
La zonazione del territorio, o Piano del Parco, così come prevista dalla legge quadro sulle aree naturali protette, n. 394/91, si configura come uno strumento efficiente di distribuzione dei carichi e della pressione antropica sugli ambienti naturali, facendo diventare i parchi nazionali elementi di riequilibrio del territorio.
Questo significa che non tutto il territorio del parco è sottoposto allo stesso grado di tutela; allo scopo di consentire lo sviluppo dell'ecoturismo e delle attività umane nel contesto dell'area naturale protetta, compatibilmente con la finalità principale di conservazione dell'ambiente naturale, vengono distinte varie zone, differenti per caratteristiche e valore ambientale, specificando attraverso il regolamento per ciascuna zona quali sono le attività ammesse e quelle vietate. La legge quadro prevede la suddivisione del territorio in quattro zone in base al diverso grado di protezione: riserva integrale, riserva generale orientata, aree di protezione e aree di promozione economica.
Le riserve integrali, nelle quali l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità e che riguardano solo le aree di maggior pregio per i valori naturalistici ed in cui la presenza antropica è assente.
Le riserve generali orientate, nelle quali è vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio. Possono tuttavia essere consentiti le utilizzazioni produttive tradizionali, la realizzazione delle infrastrutture strettamente necessarie, nonché interventi di gestione delle risorse naturali a cura dell'Ente Parco. Sono altresì ammesse gli interventi di manutenzione delle opere esistenti.
Le aree di protezione, nelle quali, in armonia con le finalità istitutive ed in conformità ai criteri generali fissati dall'Ente Parco, possono continuare, secondo gli usi tradizionali ovvero secondo metodi di coltura biologica, le attività agro-silvo-pastorali nonché di pesca e raccolta di prodotti naturali ed è incoraggiata anche la produzione artigianale di qualità.
Le aree di promozione economica e sociale, facenti parte del medesimo ecosistema, più estesamente modificate dai processi di antropizzazione, nelle quali sono consentite attività compatibili con le finalità istitutive del parco e miranti al miglioramento della vita socioculturale delle collettività locali e al miglior godimento del parco da parte dei visitatori. Va detto comunque che il piano del parco viene approvato dalla Regione d'intesa con l'Ente Parco per quanto riguarda le riserve integrali, le riserve generali orientate e le aree di protezione. Per quanto riguarda le aree di promozione economica, l'intesa è estesa ai comuni interessati.

Asfodelo Murales ad Orgosolo

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I vantaggi derivanti dal Parco

Un parco consente di rivitalizzare il tessuto sociale ed economico di una regione, sia attraverso l'effetto diretto, in termini di occupazione e di investimenti, sia mediante effetti indotti che si ripercuotono su tutti i settori. La presenza di un parco diviene la fonte di attrazione per finanziamenti e per la localizzazione di nuove opportunità di lavoro. Soprattutto l'incentivazione alla nascita di micro-imprese nel settore ecoturistico, la rivalutazione delle produzioni tradizionali e il recupero del patrimonio architettonico sono da indicare tra gli effetti positivi derivanti dall'istituzione di un parco. In tal modo viene a realizzarsi una fitta rete di attività imprenditoriali tali da rappresentare (vedi art. 7 e 14 della legge 394/91) l'ossatura del nuovo modello di sviluppo. Questo avviene a favore, in prevalenza, dei giovani che possono individuare in tale modello l'opportunità per la creazione di nuove attività. Ciò rappresenta una novità, un'inversione di tendenza rispetto al passato, quando solitamente si dava importanza ai grandi investimenti industriali ed infrastrutturali: un tipo di politica economica non adatta ad aree marginali e rurali, con frequenti effetti disastrosi sull'ambiente naturale e sul paesaggio.Pastore all'ovile
I posti di lavoro creati in un'area naturale protetta hanno una caratteristica comune molto importante: richiedono investimenti contenuti e, al tempo stesso, consentono, a parità di finanziamenti, di creare un più alto numero di posti di lavoro.
Non si pensi solo ai posti di lavoro "diretti" nel settore amministrativo, tecnico e di sorveglianza, ma anche alle nuove figure professionali, come le guide naturalistiche e archeologiche, le guide equestri, gli addetti alla sorveglianza antincendio, etc..
Con l'aumento del turismo nei parchi nazionali e nelle riserve naturali, che in Europa sono spesso localizzate in aree rurali interessate solo marginalmente dallo sviluppo, le popolazioni locali possono trovare nuove opportunità di occupazione e di maggior reddito attraverso piccole imprese turistiche o attività di sviluppo integrato tra i settori tradizionali, agricoltura e artigianato, e quelli innovativi resi disponibili dall'attuazione di una politica di conservazione attiva dell'ambiente naturale.
Un importante contributo che l'istituzione del parco può dare allo sviluppo dell'area consiste nella valorizzazione del settore agro-pastorale e delle attività manifatturiere e dei servizi connessi. Ciò avviene in particolare anche attraverso l'attivazione di un maggior flusso di visitatori: non va infatti dimenticato che il turismo in un parco nazionale, caratterizzato da una maggiore qualità e da una maggiore distribuzione nell'arco dell'anno, ha una elevata capacità moltiplicativa rispetto agli altri settori produttivi e di servizi.
Un marchio di qualità può contraddistinguere il "prodotto" del parco. Ogni singolo prodotto o servizio verrebbe diffuso attraverso un nome ed un simbolo che è un sinonimo di garanzia di qualità e di rispetto per l'ambiente. Non è difficile immaginare l'effetto di tale "D.O.C." per il prodotto del parco, caratterizzato per la sua qualitè ecologica e per la sua garanzia in termini di produzione "pulita": in questo senso la commercializzazione e la distribuzione dei prodotti tipici diverrebbero il traino per lo sviluppo di queste zone, per la rivitalizzazione dei settori tradizionali, primi tra tutti l'agricoltura e l'artigianato.
L'effetto di attrazione di un flusso turistico qualificato verso le aree naturali protette troverebbe in questo un ulteriore motivo di crescita.
Più concretamente, la legge 394/91 per le aree protette prevede una serie di vantaggiose incentivazioni. L'art. 7 stabilisce una priorità, a favore dei Comuni che hanno parte del loro territorio all'interno di un Parco, dei finanziamenti previsti a livello nazionale e regionale per interventi (solo nel territorio compreso entro i confini del Parco) riguardanti: il restauro di centri storici o edifici di rilevante valore storico o culturale, opere igieniche o di risanamento ambientale (acqua, aria, suolo), opere di conservazione e restauro ambientale nonché (di conservazione) delle attività agricole e forestali, l'agriturismo, le attività culturali, ecc. In attuazione di questa disposizione la Regione Autonoma della Sardegna ha già provveduto a stanziare 46,6 miliardi per interventi di forestazione e di valorizzazione del territorio.
Dal canto suo, il Ministero dell'Ambiente ha previsto un piano di stanziamenti per i parchi nazionali, oltre ai contributi ordinari previsti per il parco, di oltre 58 miliardi e una ripartizione di fondi C.I.P.E. dell'ordine di oltre 100 miliardi.
Costituiscono, così, oggetto di finanziamento:

  • interventi per la salvaguardia, la valorizzazione e la fruizione delle risorse naturalistiche e storico-culturali;
  • interventi di approvvigionamento idropotabile;
  • interventi di riqualificazione urbana;
  • interventi per il risanamento ambientale;
  • servizi per il turismo e la piccola impresa.

Oltre a ciò vanno calcolati eventuali altri finanziamenti per tipologie di interventi che rientrano nei programma comunitari.

Trenino Verde Escursione presso i Tacchi di Gairo

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I vincoli e il regolamento del Parco

Senza vincoli, imposti o volontari, non sarebbe certo possibile raggiungere lo scopo prioritario della tutela del patrimonio naturale e dei valori culturali e tradizionali presenti nel territorio del Parco.
La legge 394/91 all'art. 11 elenca le attività che sono permesse e disciplinate e quelle che sono vietate.
Si è già detto in precedenza quali sono i divieti imposti e le attività consentite dal decreto di istituzione del parco. Queste norme di salvaguardia viggono, però, fino all'approvazione del regolamento del parco.
Il regolamento è lo strumento con il quale si disciplinano i divieti e le attività all'interno del territorio del parco. Esso però deve essere redatto dallo stesso ente parco.
Per legge sono da considerarsi particolarmente vietate le seguenti attività: la caccia, il danneggiamento delle specie vegetali (fatti salvi territori in cui sarà permessa l'attività agro-silvo-pastorale), l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e discariche, la modificazione del regime delle acque, lo svolgimento di attività pubblicitarie.
L'art. 11 prevede, però, che il regolamento emanato contestualmente al Piano del Parco, comunque non oltre 6 mesi dalla approvazione dello stesso, stabilisca le eventuali deroghe ai divieti.
Queste deroghe ai divieti dovranno essere comunque contenute nel regolamento e soggette a nulla osta del Parco.Nuraghe
Pertanto non è affatto escluso che sulla base della disciplina e delle previsioni del Piano del Parco e del regolamento l'Ente di gestione del Parco possa rilasciare nulla-osta anche per opere che in linea generale sarebbero vietate, ma che il Piano potrebbe invece prevedere, in un'ottica di corretta gestione delle risorse e del territorio. Il nulla-osta, inoltre, deve essere deciso celermente da parte dell'ente parco, poiché se entro 60 giorni dalla richiesta non si provvede a rilasciarlo o a negarlo, la richiesta si intende acconsentita.
Assumono quindi grande rilievo, al fine della gestione, dei vincoli e delle attività possibili, il Piano del Parco ed il regolamento. Tale importanza è sottolineata dal ruolo che la legge attribuisce alle procedure di approvazione del Piano ed al fatto che esso sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, i piani territoriali o urbanistici ed ogni altro strumento di pianificazione.
L'art. 11 elenca, a scanso di equivoci, anche le attività ritenute compatibili e realizzabili all'interno di un Parco, anche se comunque sottoposte a disciplina.
Fra le altre possiamo citare: "lo svolgimento di attività artigianali, commerciali; di servizio ed agro-silvo-pastorali" e "lo svolgimento di attività sportive, ricreative ed educative".
Altre attività possono essere autorizzate dall'Ente Parco, come è facilmente deducibile dalla normativa contenuta nella legge 394/91.
Va detto infine che il regolamento elaborato dall'Ente Parco è approvato dal Ministro dell'Ambiente previo parere degli Enti locali interessati e comunque d'intesa con la Regione che dovrà perciò tutelare gli interessi delle comunità locali.

Montarbu di Seui Orchidea

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Agricoltura e pastorizia nel Parco

Una delle domande più ricorrenti poste dalle categorie interessate all'atto della istituzione di un Parco è quella che riguarda la possibilità o meno di esercitare l'attività agricola in senso generale. La legge quadro sulle aree protette è inequivocabile riguardo a questo problema che viene richiamato più e più volte in vari articoli con risposte sempre positive. Per quanto attiene a: - misure d'incentivazione d'interventi all'interno dei Parchi (art. 7); - contenuti del piano di sviluppo economico sociale (art. 14); - disciplina delle attività consentite o fatte salve dai divieti (art. 11), così come quella riguardante le attività consentite nelle varie zone in cui è suddiviso il Parco (art. 12); il legislatore non ha mancato d'indicare tra le attività, non solo da praticare ma perfino da incentivare, quelle dell'agricoltura e della pastorizia.Mungitura Nessun Parco Nazionale Italiano peraltro ha mai vietato le colture agrarie nelle zone ad esse destinate. E' d'altronde in atto nei Parchi Nazionali il passaggio da un'agricoltura intensiva (che fa largo uso di fertilizzanti e pesticidi) ad un'agricoltura che privilegi più la qualità che la quantità. Il regolamento 2078/92 CE, nell'ambito del sottoprogramma comunitario FEOGA ha destinato 140 miliardi per l'ammodernamento dell'agricoltura sarda. L'incentivazione di metodi di agricoltura compatibili con l'ambiente non farà altro che giovare alle risorse fondamentali di cui si nutre la stessa agricoltura: terra, aria e acqua. Ciò renderà più competitivi i prodotti del Parco sul mercato europeo. Per quanto riguarda la pastorizia, la legge n. 394/91 incentiva le attività agro-pastorali nei parchi. Non è vero, quindi, che i pastori verranno cacciati dal Parco. Semmai, le loro attività potranno essere sostenute e valorizzate, pianificandole in modo da renderle compatibili con la protezione della natura. E' allora preferibile, come per l'agricoltura, puntare più sulla qualità che sulla quantità, con piccole aziende moderne e competitive che offrano prodotti di qualità garantiti dal marchio DOC del Parco. Infatti, i prodotti genuini provenienti da aree naturali ono al giorno d'oggi sempre più richiesti. Ed è quello che si propone lo stesso sottoprogramma FEOGA col regolamento 2081/93 che destina 700 miliardi per l'ammodernamento del comparto ovicaprino della Sardegna. A 75 anni dalla sua istituzione, nel Parco Nazionale d'Abruzzo, nonostante un costante declino iniziato negli anni cinquanta, la pastorizia e l'allevamento brado di bovini sono tuttora praticati; le coltivazioni vengono addirittura incentivate dal Parco.

Interno capanna pastore Pecore al pascolo

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Il taglio della legna nel Parco

La buona gestione di un Parco presuppone la tutela e la valorizzazione delle risorse forestali che garantiscono la funzionalità del suolo e delle acque.
Tuttavia, specialmente nell'ambito degli usi civici, o per opere di assestamento forestale, è possibile l'utilizzazione produttiva tradizionale del bosco. In pratica viene garantita la raccolta della legna per riscaldamento o per altri usi domestici in tutto il territorio del parco, ad esclusione generalmente delle sole riserve integrali. Per queste limitazioni il Parco è obbligato a risarcire i proprietari pubblici e privati con indennizzi una tantum o a stipulare regolari canoni d'affitto.Roverella Del resto l'istituzione del parco fa comunque salvi gli usi civici. L'uso civico, nel Parco d'Abruzzo, di raccolta di legna nel bosco a favore dei residenti è regolarmente praticato con tagli organizzati dai Comuni in accordo con l'Ente di gestione del Parco. All'inizio dell'inverno è normale vedere nei paesi di Pescasseroli, Opi, Civitella Alfedena, ecc, le cataste di legna tagliata nel Parco a disposizione degli abitanti.Nessuno, nei Parchi attualmente istituiti, può lamentare divieti in questo senso, tutt'al più si cerca di disciplinare e organizzare quelle attività che vengono esercitate spesso in modo anarchico, illegale e distruttivo della risorsa stessa che si vuole utilizzare. Le attività di riforestazione rientrano indubbiamente tra quelle permesse o addirittura individuate come opere di restauro ambientale. Pertanto i cantieri forestali potranno continuare ad operare per riportare nel Parco la vegetazione autoctona scomparsa per soddisfare i fabbisogni di una economia ora in via di rapida trasformazione.
Gennargentu - Foreste

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Caccia e pesca nel Parco

Le leggi regionali 32/78 e 31/89 nonché le leggi nazionali 394/91 e 157/92 vietano la caccia nei parchi.
L'attività venatoria non è quindi compatibile con il Parco.
E' bene però precisare che se la caccia generalizzata non è praticabile nei 73.000 ettari del Parco (dei quali oltre 30.000 in gestione all'Azienda foreste Demaniali, di fatto già preclusi all'attività venatoria) nelle cosiddette aree contigue (che comprendono ben 140.000 ettari) sarà possibile svolgere regolarmente l'esercizio venatorio.
Anzi, è importante ricordare come tali aree limitrofe ai Parchi Nazionali offrano opportunità venatorie superiori a quelle delle aree di libera caccia, e come sia possibile garantirvi la caccia ai soli residenti.
Comunque la stessa legge nazionale 394/91 ritiene possibili gli abbattimenti selettivi nelle aree parco ove sussistano evidenti squilibri ecologici gestiti dall'Ente Parco ed effettuati dal suo personale.

Upupa


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L'attività edilizia nel Parco

In un parco che comprende insediamenti umani sono possibili la manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro e la modifica di edifici che rispettino le tipologie costruttive tipiche delle aree. Nuove costruzioni, invece, potranno essere autorizzate nell'ambito del Piano Urbanistico Comunale e di ogni altro strumento di pianificazione territoriale. Nelle zone di completamento e di espansione dei centri urbani sarà possibile l'attività edilizia a carattere sociale o in funzione del Parco, anche con nuove costruzioni, nel rispetto del Piano del Parco. Come si è detto in precedenza, le misura di salvaguardia disposte nel decreto di istituzione del parco consentono lo svolgimento dell'attività edilizia all'interno del parco, disponendo solo per zone 1 (ossia solo 8.000 ettari tutti in alta montagna e su cui non sono state edificate costruzioni finora) la possibilità di fare opere di manutenzione degli edifici

Casa Rurale  



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